Regolamento Interno

Premessa

1) Il presente regolamento interno
E' stato approvato dall'assemblea della cooperativa in data 29/12/2003 ai sensi dell'art. 6 della Legge 03/04/2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 01/01/2004.
Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.
Esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione provinciale del lavoro.
2) Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.
3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonchè agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Indice dei contenuti

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “IL MAESTRALE”
ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento
ARTICOLO 2 – Tipologie di soci lavoratori e rapporti di lavoro instaurabili e relative
modalità di scelta
ARTICOLO 3 – Ccnl applicabile ai soci subordinati
ARTICOLO 4 – Normativa applicabile ai soci non subordinati
ARTICOLO 5 – Trattamento economico dei soci con un contratto di lavoro subordinato
ARTICOLO 6 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato
ARTICOLO 7 – Ristorno
ARTICOLO 8 – Situazione di crisi aziendale
ARTICOLO 9 – Distribuzione del lavoro
ARTICOLO 10 – Codice disciplinare
ARTICOLO 11 – Comunicazione di ammissione
ARTICOLO 12 – Partecipazione
ARTICOLO 13 – Organizzazione del lavoro
ARTICOLO 14 – Corresponsione delle remunerazioni

NORME SPECIFICHE PER I SOCI CON RAPPORTO DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO.
ARTICOLO 15 – Norme generali
ARTICOLO 16 – Assenze
ARTICOLO 17 – Norme sulla sicurezza sul lavoro
ARTICOLO 18 – Indumenti di lavoro
ARTICOLO 19 – Durata della prestazione
ARTICOLO 20 – Infortunio
ARTICOLO 21 – Risoluzione del contratto
ARTICOLO 22 – Controversie

Regolamento Interno

ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell’articolo 36 dello statuto – di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

ARTICOLO 2 – Tipologie di soci lavoratori e rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

1) I soci lavoratori della cooperativa:
concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

  • Subordinato nelle varie tipologie possibili ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato, rapporti di lavoro a tempo parziale;
  • Autonomo, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale.
  • Professionale
  • Di Agenzia

Tra socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro prevista dall’Ordinamento, purché compatibile con la posizione di socio. L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:

  • del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
  • del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
  • del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc.;
  • delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
  • del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

ARTICOLO 3 – Ccnl applicabile ai soci subordinati

1) Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento, verrà riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL COOPERATIVE SOCIALI per ISTITUZIONI SOCIO-EDUCATIVE, che regola i rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio educativo che svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-educativo ed attività connesse. [Modificato il 01.05.2019]
2) Se la cooperativa opera in un settore non coperto da contrattazione cooperativa, in caso di sottoscrizione da parte di Confcooperative, dopo l’approvazione del presente regolamento, di un Ccnl relativo al settore di attività della cooperativa, lo stesso Ccnl sarà preso a riferimento dalla cooperativa per i soci subordinati che operano in tale settore. Il consiglio di amministrazione è delegato fin d’ora a predisporre le necessarie modifiche al presente regolamento da presentare all’assemblea dei soci.
3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti.
4) L’interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo può essere causa di esclusione da socio e l’esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 4 – Normativa applicabile ai soci non subordinati

Ai sensi dell’articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative
disposizioni di legge. Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice civile e nell’articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o di altre forme di rapporto di lavoro non subordinato, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.
1) La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa
riferibili a ogni tipologia di contratto.
2) I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa

ARTICOLO 5 – Trattamento economico dei soci con un contratto di lavoro subordinato

1) Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.
2) Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 3 della legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal Ccnl applicabile come definito all’art. 3 del presente regolamento. L’attribuzione dei livelli previsti dal ccnl avverrà in base all’effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.
3) L’assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti da Confcooperative a livello nazionale.
4) Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all’impegno dimostrato.
5) Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre ed aggiornare una tabella contenente i trattamenti spettanti ai soci in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

ARTICOLO 6 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

ARTICOLO 7 – Ristorno

1) In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l’erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli artt. 5 (soci subordinati) e 6 (soci non subordinati).
2) L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:
integrazione dei compensi;
aumento gratuito del capitale sociale;
distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.
3) Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’art. 4 della legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

ARTICOLO 8 – Situazione di crisi aziendale

1) Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l’assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
2) L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’art. 7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico. Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

ARTICOLO 9 – Distribuzione del lavoro

1) La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali sia maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.
A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.
2) Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale o determinato. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa. In quest’ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal Ccnl senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell’ambito di un piano di crisi aziendale).
3) Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. d) della legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea 4) Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell’azienda.

ARTICOLO 10 – Codice disciplinare

I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal ccnl applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

ARTICOLO 11 – Comunicazione di ammissione

1) L’ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell’art. 1 della L. 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.
2) In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal Dlg 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia.
3) Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.
4) Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto
l’elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
5) Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni
contenute nel Dlgs 675/1996 (norme sulla privacy).

ARTICOLO 12 – Partecipazione

1) Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.
Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci.
Ogni socio ha diritto di criticare l’opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E’ fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.
Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.
2) Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all’esterno e ai terzi.
Chiunque opera all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

ARTICOLO 13 – Organizzazione del lavoro

1) Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro
1bis) E’ consentita la facoltà di superare le ore settimanali concordate all’atto di assunzione, nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate, la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. [Modificato il 01.05.2019]
2) Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.
3) I soci dovranno essere informati circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

ARTICOLO 14 – Corresponsione delle remunerazioni

1) Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogati di norma secondo quanto previsto dal Ccnl.
2) I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.
3) la corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.
Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in
proporzione al credito del socio.

NORME SPECIFICHE PER I SOCI CON RAPPORTO DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO.

ARTICOLO 15 – Norme generali

1) I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all’art. 4 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro. L’attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
2) La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla
direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attività.
3) La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).
Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il consiglio di amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti.
In ogni caso l’interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l’esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.
4) Il socio deve garantire che nello svolgimento dell’attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
5) Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l’esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.
6) Il socio impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

ARTICOLO 16 – Assenze
I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

ARTICOLO 17 – Norme sulla sicurezza sul lavoro

1) I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.
2) Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
3) Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

ARTICOLO 18 – Indumenti di lavoro

1) I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza. Qualora se ne ravvisi la necessità, a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto subordinato.
2) I soci sono tenuti ad indossare l’eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.

ARTICOLO 19 – Durata della prestazione

I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l’attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

ARTICOLO 20 – Infortunio

1) I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all’iscrizione all’Inail, sono obbligati- salvo cause di forza maggiore a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio.
La ripresa dell’attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di
idoneità lavorativa.

2) i soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all’interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell’Inail o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.

ARTICOLO 21 – Risoluzione del contratto

Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio.

ARTICOLO 22 – Controversie

Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall’applicazione del contratto.