Indice dei contenuti
TITOLO I – DENOMINAZIONE E DURATA
Art. 1 (Denominazione)
Art. 2 (Durata e adesioni)
TITOLO II – SCOPO OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
Art. 4 (Oggetto sociale)
TITOLO III – SOCI
Art. 5 (Soci ordinari)
Art. 6 (Soci speciali)
Art. 7 (Domanda di ammissione)
Art. 8 (Obblighi del socio)
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
Art. 10 (Recesso del socio)
Art. 11 (Esclusione)
Art. 12 (Liquidazione)
Art. 13 (Morte del socio)
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
TITOLO IV – RISTORNI
Art. 15 (Ristorni)
TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 16 (Elementi costitutivi)
Art. 17 (Caratteristiche delle quote)
Art. 18 (Bilancio di esercizio)
TITOLO VI – RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Art. 19 (Decisioni dei soci)
Art. 20 (Assemblee)
Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)
Art. 22 (Votazioni)
Art. 23 (Voto)
Art. 24 ( Presidenza dell’Assemblea)
Art. 25 (Amministrazione)
Art. 26 (Organo di controllo)
TITOLO VII – CONTROVERSIE
Art. 27 (clausola compromissoria)
TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 28 (Scioglimento anticipato)
Art. 29 (devoluzione patrimonio finale)
TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 30 (Regolamenti)
Statuto
TITOLO I – DENOMINAZIONE E DURATA
Art. 1 (Denominazione)
E’ costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di Cattolica, la società cooperative denominata IL MAESTRALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.
Alfa cooperative, per quanto non previsto dal Titolo vI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.
La cooperativa, con deliberazione dell’organo amministrativo, potrà istituire Succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, e potrà trasferire la sede sociale ad altro indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Art. 2 (Durata e adesioni)
La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea. La Cooperativa, previa delibera dell’organo amministrativo potrà aderire, accettando gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.
TITOLO II – SCOPO OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana; si costituisce sui principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in particolare su quelli da cui trae ragion d’essere la cooperazione di solidarietà sociale, ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la promozione dell’uomo, la priorità dell’uomo sul denaro, una giusta distribuzione del guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democrati cita interna ed esterna, l’impegno, l’equilibrio della re pensabilità rispetto ai ruoli, il rispetto dell’ambiente.
Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forme associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci nei limiti previsti dell’art. 2513 del Codice civile.
riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa Deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
Io scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.
Art. 4 (Oggetto sociale)
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socioeducativi, socio assistenziali e socio sanitaria.
La società si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di fornire ad enti pubblici e privati; e/o privati cittadini Servizi e attività educativa=, socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie, motorie,
riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi.
Le società si propose inoltre di promuovere e fornire ai soggetti di cui sopra servizi ed attività a carattere sociale, ricreativo, educativo, didattico, formativo, assistenziale, sanitario, culturale e di animazione sociale in genere in via preferenziale a mirri, giovani, disabili e anziani, soci e non soci, tramite la gestione in forma associata dei servizi secondo i principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato.
La Cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti organizzativi, di intervento culturale e sociale, di favorire la socializzazione dei minori, dei giovani, dei disabili e degli anziani e di svolgere attività di educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale scrupolosa attenzione, anche in relazione alla legge 301/1991, verrà data alle situazioni di Chi si trova in stato di bisogno, handicap e/o emarginazione, con attività che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale
, culturale, professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità di queste persone. Per adempiere alle proprie finalità sociali la Cooperativa svolgerà butta le attività idonee al conseguimento delle stesse, indicate, a titolo di esempio, come di seguito:
a) offrire accesso ai servizi a tutti i minori, i giovani, i disabili, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti senza che influiscono sui redditi delle famiglie, condizioni individuali e familiari;
b) offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio sanitari a persone anziane, disabili, giovani e minori, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppi famigliari o strutture residenziali o semiresidenziali; la Cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere più consapevoli e disponibili all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresidenziali di Qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale:
c) promuovere e gestire interventi di educazione territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari scolastiche,
d) promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti, centri giovani, centri sociali] e) promuovere e gestire gruppi appartamento, strutture abitative, case famiglia, centri residenziali, centri diurni, centri socio culturali di ogni tipo e forma per disabili fisici, psichici e/o psichiatrici
f) promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educative, socio assistenziale, socio sanitario,
g) promuovere e gestire corsi di aggiornamento per operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi di formazione, scuole per operatori; h) promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria e secondaria ed interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere:
h) promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all’infanzia quali asili nido, scuole, centri gioco, ludoteche, baby room, lavoratori ludici, asili aziendali:
i) promuovere, gestire e collaborare a centri per la fami glia, centri di mediazione familiare, gruppi di auto mutuo aiuto, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giovani ed anziani
l) produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educative, sociale, assistenziale, sanitario, ambientale, ecc.:
m) realizzare e gestire domini e portali internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria:
n) realizzare e gestire attività educative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezione, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);
o) promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale e di turismo alternativo in genere per minori, giovani, disabili e anziani;
p) collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l’assistenza ai cittadini, q) promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio,
r)promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitari;
s) promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio.
Inoltre, per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà:
1 – partecipare a gare di appalto, potendo compiere tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione e l’erogazione dei servizi stessi;
2 – costruire associazioni temporanee di impresa al fine di meglio gestire i servizi stessi;
3 – acquistare ed affittare terreni e gestire i medesimi, mediante costruzione e realizzazione di opere, con strutture anche precarie, e relativi servizi (acqua, luce, servizi igienici , gas, telefono, ecc., finalizzati a qualsiasi attività concernente lo scopo sociale, nessuna esclusa;
4 – acquistare, affittare, subaffittare immobili e gestire i medesimi per il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa sociale;
5 – promuovere iniziative, di cui ai punti precedenti e seguenti, in collaborazione con Enti locali ed Enti pubblici in genere (Comuni, province, Regioni, Aziende Sanitarie locali, Comunità montane, ecc.) e con realtà educative (scuola di ogni ordine e grado, Associazioni volontarie con finalità educative e sociali), e naturalistiche {WWF, Italia Nostra, ecc.) e con organizzazioni non governative;
6 – compiere tutte le operazioni economiche, commerciali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie (mutui, aperture di credito, operazioni di factoring e di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e Società finanziarie), necessarie e utili allo svolgimento delle attività della Società Cooperativa sociale;
7 – compiere atti e negozi giudiziari finalizzati al conseguimento degli scopi sociali, quali l’accettazione di donazione da terzi, l’adesione ad Enti ed organismi culturali o con finalità sociali ed educative;
8 partecipare a Consorzi di cooperative sociali; 9 – partecipare, anche con oblazioni, alle iniziative idonee a diffondere e rafforzare, sia nei rapporti interni tra soci che nei rapporti esterni tra soci e gli altri cittadini, i principi del mutuo soccorso ed i legami della solidarietà e della condivisione;
10 – stimolare lo spirito de previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, nei termini previsti dalla legge;
11 – raccogliere conferimenti in denaro dai soci e concedere prestiti ai soci stessi predisponendo all’uopo, se opportuno, apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
12 – richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiana, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da soggetti privati e pubblici in qualsiasi forma costituiti;
13 – svolgere qualsiasi attività necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali.
TITOLO III – SOCI
Art. 5 (Soci ordinari)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorative o professionale, e comunque appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori,
b) cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,
c) gli invalidi civili e comunque soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge n. 381/91;
d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti alla legge n. 381/91, e nei limiti previsti dall’art. 2, somma 2, di detta legge. L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della Cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l’organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici o amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Art. 6 (Soci speciali)
L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragiona dell’interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con ie strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. Nel caso in cui alla lettera b) del comma l, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
- La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della Cooperativa;
- La quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 15, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa, ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti all’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dell’articolo 11.
Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della Cooperativa;
d) il numero delle quote che propone di sottoscrivere, dando atto che l’ammontare della quota è pari ad euro 26,00 (venti sei virgola zero zero).
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni dalla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l’obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per anziani, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l’assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comuni azione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 8 (Obblighi del socio)
I soci sono obbligati :
a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.16;
della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori,
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a mettere a disposizione della Cooperativa le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante nel libro soci. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 10 (Recesso del socio)
i casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
c) che cessi in via definitive il rapporto di lavoro con la cooperativa o l’attività di volontariato presso la stessa.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato a con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento dello domanda, trasmessa all’interessato mediante Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Art. 11 (Esclusione)
L’esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che perda i requisiti per l’ammissione alla Cooperativa;
b) che non sia più in condizioni di svolgere l’attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilitâ previste dall’art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
f) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
g) che arrechi, in qualche modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;
h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per la modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norma di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori›
l) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato Sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione del libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Art. 12 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento deve essere fatto entro 160 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.
Art. 13 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio G dichiarazione sostitutiva di atto notorio o alla idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dal decesso. In. difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L’ammissione sarà deliberata dall’organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.
TITOLO IV – RISTORNI
Art. 15 (Ristorni)
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità della prestazione lavorativa dei soci, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
L’assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni a ciascun socio:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 16 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 26,00 (ventisei virgola zero zero);
b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 10 e con il valore dello quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci
d. dalla riserva straordinaria:
e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
Per le Obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguimento, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all’atto del Suo scioglimento.
Art. 17 (Caratteristiche delle quote)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l’autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria. partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 5.
In caso di diniego delle autorizzazioni, l’organico amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previsto dal presente statuto.
Art. 18 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla relazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei Soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni ml rispetto dei limite e delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinando:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge:
b) ai Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 13;
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti stabiliti per le cooperative a mutualità prevalente;
f) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.
Gli utili devono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l’erogazione del ristorno.
La ripartizione di ristorno ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 15, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b), ed f).
Si applicano comunque tutti i divieti previsti dall’art. 2514 del Codice civile.
TITOLO VI – RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Art. 19 (Decisioni dei soci)
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorni e la distribuzione degli utili;
2) la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo,
3) la nomina dei sindaci e del presidente dal collegio sindacale;
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
7) l’approvazione dei regolamenti interni;
8) l’anticipato scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis del Codice civile.
Art. 20 (Assemblee)
La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi, nella sede sociale o anche altrove purché in Italia, a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica (quest’ultimo solo se certificato), fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci inviata otto giorni prima dell’adunanza, concernente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4,6,7, e 8 del precedente articolo 19, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
Art. 22 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
Art. 23 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare del la sua partecipazione, e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta da conservarsi agli atti della società. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Non possono essere rilasciate deleghe senza l’indicazione del delegato.
Per i soci speciali si applica l’articolo 6 del presente statuto.
Art. 24 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 25 (Amministrazione)
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3(tre) a 9 (nove) eletti dall’assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.
Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente, se non vi ha provveduto l’assemblea.
La maggioranza dei componenti ii consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Pur non costituendo un obbligo per l’assemblea, qualora della compagine sociale faccia parte a titolo personale il parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Apollinare e Pio V di Cattolica, l’assemblea valuterà, all’atto di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, l’opportunità di eleggere fra i suoi membri il parroco pro tempore della detta Parrocchia, tenuto conto dell’appoggio e della collaborazione che essa presta per lo svolgimento delle attività sociali.
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.
Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’articolo 2381 del Codice civile, nonché di quanto previsto in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcun: amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 180 (centottanta) gi0rni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e all’organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché delle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Gli amministratori relazionano, in. occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies Codice Civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il consiglio di amministrazione è convocato, sia nelle sede sociale che altrove, purché in Italia, dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e l’organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Nel caso di inerzia o impossibilità del presidente, la convocazione pub essere fatta anche dal vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall’amministratore in carica più anziano.
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende non approvata .
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all’organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dall’organo sindacale, se nominato, nei modi previsti dall’articolo 2386 del Codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea, che dovrà avere al l’ordine del giorno anche la nomina dei nuovi.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, la convocazione dell’assemblea deve essere fatta d’urgenza dall’organo sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell’organo di controllo, l’assemblea può essere convocata da ogni socio, e il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l’assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione. Spetta all’assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.
Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell’organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche.
L’assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente, la cui firma costituisce piena
prova dell’assenza o dell’impedimento del presidente.
Il presidente, previa apposita delibera dell’organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 26 (Organo di controllo)
L’organo di controllo della società, nominato quando obbligo torio per legge o per volontà dei soci, è costituito da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o da un sindaco unico.
All’organo di controllo pub essere affidata la revisione legale dei conti.
All’organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
TITOLO VII – CONTROVERSIE
Art. 27 (clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della camera di Commercio della provincia in cui ha sede la Cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Cooperativa.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
L’arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.
L’arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.
resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 28 (Scioglimento anticipato)
L’assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 29 (devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
a i orso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. C;
al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 30 (Regolamenti)
per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.